Description
Sommmmario
1. Breve introduzione. 2. La persona giuridica nell’Ordinamento italiano. Le persone giuridiche pubbliche. 3. La configurazione giuridica degli Enti ecclesiastici. 4. Le Istituzioni nell’Ordinamento canonico. 5. Conclusioni.
Summary
1. Short introduction. 2. Juridical person in the Italian Legal Order. Public juridical person. 3. Juridical configuration of ecclesiasticals Institutions. 4. Institutions in Canon Law. 5. Conclusion.
1. Breve introduzione
Gli Enti ecclesiastici ed i loro elementi essenziali da sempre impegnano i giuristi – soprattutto italiani – in una dettagliata analisi scientifica per meglio configurare le loro caratteristiche ed il loro regime giuridico. Attraverso l’applicazione di un metodo analitico si tratterà in queste note la disciplina delle persone giuridiche prevista dall’Ordinamento statale italiano, partendo dalla loro definizione fino alla loro concreta partecipazione alla vita pubblica, con le modalità e gli strumenti indicati dalla Legge. Il Legislatore, infatti, è stato più volte chiamato a regolamentare e, successivamente, a specificare i parametri, le caratteristiche ed i limiti del raggio di azione di dette realtà giuridiche.
L’analisi delle cosiddette “persone giuridiche pubbliche” in ambito statuale, introdurrà il regime giuridico italiano degli Enti ecclesiastici, in particolare quelli afferenti alla Chiesa cattolica. Questi Enti, per le loro peculiari finalità, rappresentano un unicum in detto Ordinamento, costituendo un rilevante fenomeno di aggregazione1 radicato sul territorio nazionale italiano.
Essi, anche per molteplici ragioni storiche e culturali, sono (da sempre) oggetto di una specifica regolamentazione normativa. È notorio, infatti, che la capillare presenza sul territorio nazionale italiano, anche in epoca pre-unitaria, di Enti cosiddetti “ecclesiastici” ha avuto un particolare rilievo sociale ed economico oltre che giuridico nella storia del Paese. Basti pensare, ad esempio, alle infelici requisizioni dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici, frutto dell’emanazione delle c.d. Leggi eversive della fine dell’800 in Italia, come nel resto d’Europa, che hanno generato un’enorme confusione circa l’attuale titolarità dei detti beni e la reale natura giuridica degli Enti “tornati alla vita” con il Concordato del 1929.
In Italia la risoluzione dei problemi connessi agli Enti ecclesiastici è oggi di competenza dell’“Ufficio Culti” dei singoli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture), nonché del “Fondo Edifici di Culto” (FEC), entrambi facenti capo al Ministero dell’Interno. Spesso, però, questi Enti pubblici non riescono a districare veri e propri garbugli normativi e/o burocratici frutto di problematiche rimaste insolute, sia per incuria che per incapacità, per moltissimi anni. Di conseguenza, la necessità di configurare, disciplinare ed eventualmente riconoscere le realtà caratterizzate dallo scopo di religione e di Culto presenti sul territorio nazionale permane di primaria importanza.
In particolare, in queste note, saranno esaminati i limiti che tali soggetti devono rispettare e la conseguente possibilità di dette persone giuridiche di partecipare, ricorrendone i presupposti, alla vita sia dello Stato sia della Chiesa cattolica. L’interesse del presente lavoro non è focalizzato tanto su di una mera dicotomia tra persone giuridiche nello e dello Stato e persone giuridiche nella e della Chiesa; ciò che invece risulta interessante è come una stessa realtà possa nascere e vivere con disinvoltura, producendo effetti giuridicamente rilevanti, in due diversi Ordinamenti che, in un’ottica comparativistica, pur essendo molto dissimili, non sembrano però così distanti.
Si tratta, in realtà, di due facce della stessa medaglia che, essendo esaminate da soggetti diversi in ambiti ed Ordinamenti distinti, sono spesso oggetto di Normative diverse che mirano però, essenzialmente, a rendere meglio intelligibile la loro reale natura, nonché gli effetti giuridicamente rilevanti del loro operato.
2. La persona giuridica nellll’Ordinamento italiano. Le persone giuridiche pubblubblubblubbliche
La dottrina dominante è concorde nel definire la persona giuridica come un complesso organizzato di persone e beni, costituito per il perseguimento di un determinato scopo, al quale la Legge riconosce la qualifica di “soggetto di diritto”2.
Ne consegue che tale Ente è munito di capacità giuridica3 propria, distinta dalla capacità giuridica delle persone che lo compongono. Essa deve essere intesa come l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri nonché dei loro eventuali effetti giuridicamente rilevanti. Tale capacità risulta essere più ristretta di quella delle persone fisiche, in quanto la sua stessa natura ne rende inconcepibile l’attività nei rapporti di ordine personale. Solo il singolo soggetto individuale/umano, infatti, moltiplica se stesso e si estingue senza intervento del Diritto; si lega ad altri soggetti in modo coinvolgente (come nel caso della parentela) e può essere soggetto di diritto anche prima della nascita, come avviene per disposizioni testamentarie a favore di un nascituro; risponde delle condotte che pone in essere, esponendosi ad eventuali responsabilità con tutti i suoi beni.
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